PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 593 del capo I del titolo XII del libro II del codice penale è aggiunto il seguente:

      «Art. 593-bis. - (Tortura). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge a una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di fare pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
      La pena è aumentata se dal fatto deriva una lesione personale; è raddoppiata se dal fatto deriva la morte.
      Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto o che vi acconsente tacitamente.
      Qualora il fatto costituisca oggetto di obbligo legale l'autore non è punibile».

Art. 2.

      1. Il Governo italiano non può assicurare l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in un altro Paese o da un tribunale internazionale.
      2. Nei casi di cui al comma 1 il cittadino straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di

 

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condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti a un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia.

Art. 3.

      1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per le vittime dei reati di tortura, destinato ad assicurare un equo risarcimento al fine di una completa riabilitazione delle vittime, la cui dotazione è stabilita annualmente in sede di legge finanziaria.
      2. In caso di morte della vittima, derivante dall'atto di tortura, gli eredi hanno diritto a un equo risarcimento.
      3. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la riabilitazione delle vittime della tortura, che ha il compito di gestire il fondo di cui al comma 1. La composizione e il funzionamento della Commissione, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei risarcimenti di cui ai commi 1 e 2, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.